DVR e DUVRI
tra gli obblighi del datore di lavoro c'è anche quello di far redigere due importanti documenti
- DVR (documento di valutazione rischi)
- DUVRI (documento unico di valutazione del rischi da interferenze)
II DVR è disciplinato dall'art. 28 del d.lgs. 81/08, deve essere redatto da tutte le aziende che hanno lavoratori alle proprie dipendenze.
Il condominio è tenuto a redigerlo quando rientrano nel contratto collettivo del proprietari di datore di lavoro.
In esso devono essere contenuti a uno o piú lavoratori dipendenti che non fabbricati e l'datore di lavoro assume il ruolo di datore di lavoro.
in esso devono essere contenuti:
- valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda
- criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni
- misure preventive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto del valori limite di accettabilità
- il piano di miglioramento per il futuro.
Devono inoltre essere indicati i nominativi delle figure di riferimento aziendale e le mansioni che espongono i lavoratori a particolari rischi.
Il DVR va modificato e rielaborato ogni qual volta subentrano modifiche del processo lavorativo che possono comportare anche una diversa valutazione dei possibili rischi.
II DUVRI è invece disciplinato dall'art. 26, comma 3 del d. igs 81/08 e, a differenza del DVR, è legato al tipo di attività svolta all'interno di un contratto di appalto, somministrazione o opera, a cul va allegata.
Il suo scopo é quello di valutare i rischi da interferenze e indicare le misure necessarie per evitarli o riduril al minimo.
II DUVRI è un documento dinamico che va modificato in base all'evolversi delle varie attività e deve essere condiviso tra i soggetti coinvolti.
La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro dell'azienda, quella del DUVRI compete invece al datore di lavoro dell'appalto.
Per maggiori informazioni scrivere all'email: g.andreassi70@gmail.com